Trattasi di aiuto stesura documentsazione tecnica come: Schede informative, relazioni tecniche e di calcolo per omologazioni e collaudo di autoveicolo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale secondo il codice della strada e relativi direttive e regolamenti.
- Centri prova autoveicolo
- Uffici provinciali
Trattasi di collaudi di autoveicoli che opportunamente modificati o allestiti con nuovi accessori, devono essere omologati a seguito visita e prova presso ufficio provinciale o centro prove del DTT.
- Centri prova autoveicolo
- Uffici provinciali
- Trattasi di collaudi di autoveicoli che opportunamente modificati o allestiti con nuovi accessori, devono essere omologati a seguito visita e prova presso ufficio provinciale o centro prove del DTT.
PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI (aggiornato al 01/01/2016)
ARGOMENTI |
DIRETTIVE |
REGOLAMENTI |
ERBATOI DI CARBURANTE/ DISPOSITIVI di PROTEZIONE POSTERIORE (ANTINCASTRO) |
70/221/CEE - 2006/20/CE |
58/02/sup.3 |
PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE (Compatibilità elettromagnetica) |
72/245/CEE - 2009/19/CE 661/2009/RCE |
10/05 |
RESISTENZA DEI SEDILI SEDILI, loro ancoraggi e poggiatesta |
74/408/CEE -2005/39/CE |
17/08/sup2 |
SEDILI GRANDI DIMENSIONI (M2-M3) |
661/2009/RCE |
80/03 |
ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SI-CUREZZA |
76/115/CEE - 2005/41/CE 661/2009/RCE |
14/07/sup5 |
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA (vedi nota) |
76/756/CEE- 2008/89/CE 661/2009/RCE |
48/06/sup4 |
CINTURE SICUREZZA E SISTEMI di RITENUTA |
77/541/CEE - 2005/40/CE |
16/06/sup5 |
CAMPO DI VISIBILITA’ ANTERIORE (M1) |
77/649/CEE - 90/630/CEE 661/2009/RCE |
125/01 |
PROTEZIONE LATERALE (N2-N3) |
89/297/CEE 661/2009/RCE |
73/01 |
MASSE E DIMENSIONI |
1230/2012/RUE |
|
AUTOBUS (vedi nota) VEICOLI M2 e M3 |
2001/85/CE 661/2009/RCE |
(36/03/sup12) (52/01/sup9) 107/06 |
RESISTENZA STRUTTURA AUTOBUS |
66/02 |
|
'RETROVISORI ESTERNI - CAMPI DI VISIBILITA' |
2003/97/CE modificata da 2005/27/CE |
|
VEICOLI ECCEZIONALI |
Art. 10 CdS Art. 9-11 REG e app. I e II al Titolo I |
|
MEZZI D’ OPERA |
Art. 10 CdS Art. 10-11-REG e app. III al Titolo I |
|
VEICOLI PER USO SPECIALE |
Art. 10 CdS - Art. 12 REG Art. 54 CdS - Art. 203 REG DM 25.11.1986 (veicoli con attrezzature da lavoro) DM 10.12.2002 (uso ufficio) |
|
VEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI |
Art. 54 CdS - Art. 203 REG |
OMOLOGAZIONE DEL TIPO
I veicoli prodotti in serie sono soggetti, ai sensi dell’art. 75 CDS, comma terzo, all’omologazione del tipo, rilasciata a seguito di visita e prova effettuata su un prototipo del veicolo presentato a cura del costruttore presso i CPA.
Il DTT, visto l’esito favorevole dell’accertamento effettuato sul prototipo, rilascia al costruttore un certificato di omologazione unitamente ad un certificato, che contiene la descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo omologato.
L’istituto della omologazione consente ai competenti Uffici della Motorizzazione di procedere alla immatricolazione di veicoli nuovi senza effettuare la visita e prova dei singoli esemplari.
Tipo omologazione:
- Omologazione Nazionale.
- Omologazione Limitata.
- Omologazione Temporanea.
L’omologazione del tipo è un atto in base al quale un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, viene riconosciuto conforme alle prescrizioni della normativa vigente.
L’omologazione del tipo viene rilasciata dal DTT a seguito di accertamento tecnico da parte dei CPA o del CSRPAD compiuto su un prototipo del veicolo, componente, sistema o unità tecnica fornito dall’interessato (il costruttore); quest’ultimo deve inoltrare apposita istanza, corredata della prescritta documentazione al DTT per il tramite del CPA prescelto per le prove.
Al termine della procedura, il DTT assegna un numero o codice di omologazione che viene indicato sul veicolo e sui documenti (dichiarazione di conformità, e carta di circolazione) emessi per ogni esemplare di veicolo prodotto conformemente al prototipo omologato.
OMOLOGAZIONE EUROPEA 2007/46/CE
DIRETTIVA 2007/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
Estratto:
4) «omologazione nazionale», l’omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità è
limitata al territorio di tale Stato membro;
5) «omologazione CE», la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti della presente direttiva e degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI;
-Omologazione CE di piccole serie
-Omologazione nazionale di piccole serie
-Omologazioni individuali
CAMPI DI VISIBILITÀ
ANCORAGGI CINTURE DI SICUREZZA
Regolamento n. 14 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size [2015/1406].
ANCORAGGI SEDILI
Regolamento n. 17 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta
DISPOSITIVO DI PROTEZIONI POSTERIORE
Regolamento n. 58 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione di:
I. Dispositivi di Protezione Antincastro Posteriore (RUPD)
II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato
III. Veicoli, riguardo alla Protezione Antincastro Posteriore (rear underrun protection — RUP)
BUS OFF ROAD
DIRETTIVA 2001/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2001 relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE
DIRETTIVA 2001/85/CE (REGULATION N. 107 UN/ECE)
Studio di fattibilità per un veicolo fuoristrada utilizzando come linee guida la direttiva 2001/85/CE (relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).
ROLL-OVER PROTECTION TEST SIMULATION (REGULATION N. 66 UN/ECE)
Regolamento n. 66 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri rispetto alla resistenza meccanica della loro struttura di sostegno
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA REGOLAMENTO UNECE 10/05
Aiuto stesura pratiche per l’omologazione secondo regolamento UNECE 10/05 come unità elettrica/elettronica (UEE).
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:
2.1. "Compatibilità elettromagnetica" indica la capacità di un veicolo, di una componente o di un'entità tecnica di funzionare in modo soddisfacente nel suo ambiente elettromagnetico senza introdurre disturbi elettromagnetici intollerabili per qualsiasi cosa presente in quell'ambiente;
2.2. "Perturbazione elettromagnetica" indica ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di veicoli, componenti, unità tecniche o di un altro dispositivo, apparecchiatura o sistema, attivo nei pressi di un veicolo. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da un'alterazione del mezzo stesso di propagazione;
2.3. "Immunità elettromagnetica" indica la capacità di veicoli, componenti o unità tecniche, di funzionare senza degradazione in presenza di perturbazioni elettromagnetiche (specifiche) come segnali intenzionali di RF da parte di emittenti radiofoniche o emissioni irradiate in banda da apparecchiature industriali, scientifiche e mediche (ISM), interne o esterne al veicolo;